Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 31 dicembre 2006 (
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