+Articolo 494 2.

Articolo 494 2.

In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito