+Articolo 494 3.

Articolo 494 3.

In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito