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+Articolo 495 1. |
Articolo 495 1.In deroga all’articolo 107, paragrafo 1,fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l’articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l’importo maggiore tra i seguenti:
a)
l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell’articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
b)
l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento nella versione applicabile l’8 luglio 2024. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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