+Articolo 495 2.

Articolo 495 2.

Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all’articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029.

Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l’articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2.

Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all’uso di metodi meno sofisticati di cui all’articolo 149.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito