+Articolo 495 3.
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Articolo 495 3.
Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l’importo della perdita attesa conformemente all’articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all’8 luglio 2024 e applicano l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all’8 luglio 2024 se l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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