+Articolo 495 3.

Articolo 495 3.

Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l’importo della perdita attesa conformemente all’articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all’8 luglio 2024 e applicano l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all’8 luglio 2024 se l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito