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+Articolo 497 1. |
Articolo 497 1.Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:
a)
se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
b)
se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:
i)
due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;
ii)
per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
iii)
per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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