+Articolo 497 2.

Articolo 497 2.

Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:

image

dove:

image

=

requisito di fondi propri;

KCCP

=

il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e

IM

=

l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito