+Articolo 29 3.

Articolo 29 3.

Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di un agente o di una succursale, nonché qualora tali violazioni si siano verificate nell’esercizio della libera prestazione di servizi. A tal proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali, anche in ordine all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, da parte dell’istituto di pagamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito