+Articolo 30 1.

Articolo 30 1.

Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine, se l’autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che un istituto di pagamento con agenti o succursali nel suo territorio non è conforme al presente titolo o al diritto nazionale che recepisce il titolo III o IV, ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro di origine.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l’istituto di pagamento in questione ponga fine alla situazione irregolare. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure all’autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro interessato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito