+Articolo 30 4.

Articolo 30 4.

Se compatibile con la situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato, la Commissione e l’ABE in anticipo, e in ogni caso senza indebito ritardo, delle misure cautelari adottate ai sensi del paragrafo 2 e della relativa motivazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito