+Articolo 35 3.

Articolo 35 3.

Gli Stati membri assicurano che, qualora il partecipante a un sistema di pagamento designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate alla base di eventuali rifiuti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito