+Articolo 24 1.
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Articolo 24 1.
Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l’AESFEM, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, sono tenuti all’obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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