Articolo 111 2.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza del ricorso ai parametri specifici dell'impresa di cui al paragrafo 1, lettera k). L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|