+Articolo 96 1.

Articolo 96 1.

In caso di grave incidente operativo o relativo alla sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento.

Se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i propri utenti di servizi di pagamento dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito