+Articolo 100 1.

Articolo 100 1.

Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune a tale scopo.

Esse sono:

a) 

autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o

b) 

organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.

Esse non possono essere prestatori di servizi di pagamento, con l’eccezione delle banche centrali nazionali.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito