+Articolo 2 2

Articolo 2 2

2.   Fatto salvo l’articolo 32, la presente direttiva si applica ai servizi seguenti forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025:

a)

servizi di comunicazione elettronica, a eccezione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;

b)

servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;

c)

gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali, per i quali si applicano solo gli elementi di cui al punto v):

i)

siti web;

ii)

servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;

iii)

biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;

iv)

fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione; e

v)

terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, a eccezione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;

d)

servizi bancari per consumatori;

e)

libri elettronici (e-book) e software dedicati; e

f)

servizi di commercio elettronico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito