1. Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di un’applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che:
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a)
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utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;
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b)
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fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;
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c)
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sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.
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