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+Articolo 87 1 |
Articolo 87 11. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata la sua proposta:
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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