+Articolo 87 1

Articolo 87 1

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata la sua proposta:

a)

sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili che l'impresa madre nell'Unione è tenuta a soddisfare in ogni momento, salvo che sia stata concessa un'esenzione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE;

b)

i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili applicati a livello consolidato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_CS -

    EULAW_CS