|
+Articolo 88 4 |
Articolo 88 4(4) Le autorità di risoluzione delle filiazioni trasmettono quanto prima all'autorità di risoluzione a livello di gruppo eventuali osservazioni presentate dalle autorità competenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|