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+Articolo 91 1 |
Articolo 91 1(1) L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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