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+Articolo 91 4 |
Articolo 91 4(4) L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione la decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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