+Business Impact analysis
|
Business Impact analysis
Perform a comprehensive Business Impact Analysis (BIA) of exposures to severe business disruptions. The BIA should be done by means of quantitative and qualitative criteria, using internal and external data and scenario analysis, as appropriate. The BIA shall consider the criticality of identified and mapped business functions, support processes, third-party dependencies and information assets, and their interdependencies. Financial entities shall ensure that ICT assets and ICT services are designed and used in full alignment with the BIA, in particular with regard to adequately ensuring the redundancy of all critical components.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Regolamentazioni correlate
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Regolamentazioni correlate
Regolamentazioni
| Fonte |
Regolamentazione |
|
EULAW
|
Articolo 11 1
1. All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e in base ai requisiti di identificazione stabiliti all’articolo 8, le entità finanziarie predispongono una politica di continuità operativa delle TIC esaustiva, la quale può essere adottata come una politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa dell’entità finanziaria.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 6
6. All’interno della gestione complessiva dei rischi informatici, le entità finanziarie:
|
a)
|
testano i piani di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC in relazione ai sistemi di TIC a supporto di tutte le funzioni almeno una volta all’anno nonché in caso di modifiche di rilievo ai sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti;
|
|
b)
|
testano i piani di comunicazione delle crisi istituiti in conformità dell’articolo 14.
|
Ai fini del primo comma, lettera a), le entità finanziarie diverse dalle microimprese inseriscono nei piani dei test scenari di attacchi informatici e del passaggio tra le infrastrutture delle TIC primarie e la capacità ridondante, i backup e le attrezzature ridondanti necessarie per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 12.
Le entità finanziarie riesaminano periodicamente la politica di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, tenendo conto dei risultati dei test svolti in conformità del primo comma e delle raccomandazioni formulate sulla base dei controlli di audit o degli esami di vigilanza.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 2
2. Le entità finanziarie attuano la politica di continuità operativa delle TIC tramite accordi, piani, procedure e meccanismi appositi, appropriati e documentati, miranti a:
|
a)
|
garantire la continuità delle funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria;
|
|
b)
|
rispondere in maniera rapida, appropriata ed efficace e trovare una soluzione a tutti gli incidenti connessi alle TIC, in modo da limitare i danni e privilegiare la ripresa delle attività e le azioni di ripristino;
|
|
c)
|
attivare senza ritardo piani dedicati che prevedano tecnologie, processi e misure di contenimento idonei a ciascun tipo di incidente connesso alle TIC e a scongiurare danni ulteriori, nonché procedure mirate di risposta e ripristino stabilite in conformità dell’articolo 12;
|
|
d)
|
stimare in via preliminare impatti, danni e perdite;
|
|
e)
|
stabilire azioni di comunicazione e gestione delle crisi che assicurino la trasmissione di informazioni aggiornate a tutto il personale interno interessato e ai portatori di interessi esterni, conformemente all’articolo 14, e comunicare tali informazioni alle autorità competenti, conformemente all’articolo 19.
|
|
|
EULAW
|
Articolo 11 4
4. Le entità finanziarie predispongono, mantengono e testano periodicamente opportuni piani di continuità operativa delle TIC, in particolare per quanto riguarda le funzioni essenziali o importanti esternalizzate o appaltate tramite accordi con fornitori terzi di servizi TIC.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 5
5. Nell’ambito della politica generale di continuità operativa, le entità finanziarie effettuano un’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (Business Impact Analysis — BIA) delle loro esposizioni a gravi perturbazioni delle attività. Nel quadro della BIA, le entità finanziarie valutano l’impatto potenziale di gravi perturbazioni delle attività mediante criteri quantitativi e qualitativi, utilizzando, se del caso, dati interni ed esterni e analisi di scenario. La BIA tiene conto della criticità delle funzioni commerciali, dei processi di supporto, delle dipendenze da terzi e dei patrimoni informativi individuati e mappati, nonché delle loro interdipendenze. Le entità finanziarie provvedono affinché le risorse TIC e i servizi TIC siano progettati e utilizzati in piena conformità con la BIA, in particolare garantendo adeguatamente la ridondanza di tutte le componenti essenziali.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 7
7. Le entità finanziarie diverse dalle microimprese si dotano di una funzione di gestione delle crisi che, in caso di attivazione dei piani di continuità operativa delle TIC o dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, fissa, tra l’altro, procedure chiare per la gestione della comunicazione interna ed esterna delle crisi, in conformità dell’articolo 14.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 8
8. Le entità finanziarie rendono prontamente accessibili le registrazioni delle attività svolte prima e durante le perturbazioni in cui vengono attivati i piani di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 9
9. Le controparti centrali trasmettono alle autorità competenti copie dei risultati dei test di continuità operativa delle TIC o di esercizi analoghi.
|
|
EULAW
|
Articolo 11 10
10. Le entità finanziarie, diverse dalle microimprese, comunicano alle autorità competenti, su loro richiesta di queste ultime, una stima dei costi e delle perdite annuali aggregati causati da incidenti gravi connessi alle TIC.
|
|
EULAW
|
Articolo 14 1
1. All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, le entità finanziarie predispongono piani di comunicazione delle crisi che consentano una divulgazione responsabile di informazioni riguardanti, almeno, gravi incidenti connessi alle TIC o vulnerabilità ai clienti e alle controparti nonché al pubblico, a seconda dei casi.
|
|