+Exit strategies
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Exit strategies
Develop and periodically test exit strategies and plans, considering risks related to third-party service providers, including potential failure, service quality deterioration, business disruption, and termination of contractual arrangements. Ensure that the exit plan is realistic, feasible, based on plausible scenarios and reasonable assumptions and shall have a planned implementation schedule compatible with the exit and termination terms established in the relevant contractual arrangements. Also, ensure smooth exit and workload migration to another service provider without business disruption, compliance loss, or service quality decline.
The DORA Taskforce has designed an exit plan template that could be of assistence, see: https://www.norea.nl/dora/dora-template-exit-plan
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Regolamentazioni correlate
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Regolamentazioni correlate
Regolamentazioni
| Fonte |
Regolamentazione |
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EULAW
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Articolo 8 5
5. Le entità finanziarie identificano e documentano tutti i processi dipendenti da fornitori terzi di servizi TIC e identificano le interconnessioni con detti fornitori che offrono servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti.
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EULAW
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Articolo 28 3
3. Nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie mantengono e aggiornano a livello di entità, e su base subconsolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi.
Gli accordi contrattuali di cui al primo comma sono opportunamente documentati, distinguendo quelli che si riferiscono a servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dagli altri.
Le entità finanziarie comunicano almeno una volta all’anno alle autorità competenti il numero di nuovi accordi per l’utilizzo di servizi TIC, le categorie di fornitori terzi di servizi TIC, il tipo di accordi contrattuali e le funzioni e i servizi TIC forniti.
Su richiesta, le entità finanziarie mettono a disposizione dell’autorità competente il registro delle informazioni completo o, a seconda della richiesta, determinate sezioni del registro insieme alle informazioni giudicate necessarie per consentire l’efficace vigilanza sull’entità finanziaria.
Le entità finanziarie informano tempestivamente l’autorità competente in merito a eventuali accordi contrattuali previsti per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, nonché del momento in cui una funzione diventa essenziale o importante.
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EULAW
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Articolo 28 6
6. Nell’esercizio dei diritti di accesso, ispezione e audit nei confronti del fornitore terzo di servizi TIC, le entità finanziarie predeterminano, sulla base di un approccio basato sul rischio, la frequenza delle verifiche di audit e delle ispezioni nonché i settori da sottoporre ad audit, aderendo a standard di audit comunemente accettate in conformità di eventuali indicazioni di vigilanza sull’uso e l’integrazione di tali standard di audit.
Laddove gli accordi contrattuali conclusi con fornitori terzi di servizi TIC per l’utilizzo di servizi TIC comportino un’elevata complessità tecnica, l’entità finanziaria verifica che i revisori, indipendentemente dal fatto che siano revisori interni o esterni o siano un gruppo di revisori, possiedano competenze e conoscenze adeguate per svolgere efficacemente gli audit e le valutazioni del caso.
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EULAW
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Articolo 11 4
4. Le entità finanziarie predispongono, mantengono e testano periodicamente opportuni piani di continuità operativa delle TIC, in particolare per quanto riguarda le funzioni essenziali o importanti esternalizzate o appaltate tramite accordi con fornitori terzi di servizi TIC.
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EULAW
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Articolo 28 1
1. Le entità finanziarie gestiscono i rischi informatici derivanti da terzi quali componenti integranti dei rischi informatici nel contesto del proprio quadro per la gestione di detti rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e conformemente ai principi indicati di seguito:
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a)
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le entità finanziarie che hanno stipulato accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC per lo svolgimento delle proprie operazioni commerciali rimangono sempre pienamente responsabili del rispetto e dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari;
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b)
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la gestione dei rischi informatici derivanti da terzi da parte delle entità finanziarie si svolge nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto:
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i)
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della natura, della portata, della complessità e dell’importanza delle dipendenze connesse alle TIC;
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ii)
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dei rischi derivanti dagli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC conclusi con fornitori terzi di servizi TIC, tenendo conto della criticità o dell’importanza dei rispettivi servizi, processi o funzioni e del potenziale impatto sulla continuità e la disponibilità delle attività e dei servizi finanziari a livello individuale e di gruppo.
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EULAW
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Articolo 28 4
4. Prima di stipulare un accordo contrattuale per l’utilizzo di servizi TIC, le entità finanziarie:
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a)
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valutano se l’accordo contrattuale riguardi l’utilizzo di servizi TIC a supporto di una funzione essenziale o importante;
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b)
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verificano se siano soddisfatte le condizioni di vigilanza per la conclusione del contratto;
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c)
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identificano e valutano tutti i rischi pertinenti relativi all’accordo contrattuale, compresa la possibilità che tale accordo contrattuale possa aggravare il rischio di concentrazione delle TIC di cui all’articolo 29;
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d)
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effettuano controlli di dovuta diligenza (due diligence) sui potenziali fornitori terzi di servizi TIC e ne garantiscono l’idoneità lungo tutto il processo di selezione e valutazione;
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e)
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individuano e valutano i conflitti d’interessi che possano derivare dall’accordo contrattuale.
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EULAW
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Articolo 28 5
5. Le entità finanziarie possono stipulare accordi contrattuali soltanto con fornitori terzi di servizi TIC che soddisfano standard appropriati in materia di sicurezza delle informazioni. Laddove tali accordi contrattuali riguardino funzioni essenziali o importanti, le entità finanziarie, prima di concludere detti accordi, prendono in debita considerazione l’utilizzo da parte dei fornitori terzi di servizi TIC degli standard di qualità più aggiornati ed elevati in materia di sicurezza delle informazioni.
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EULAW
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Articolo 28 8
8. Per i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, le entità finanziarie predispongono strategie di uscita. Tali strategie tengono conto dei rischi che possono emergere a livello dei fornitori terzi di servizi TIC, in particolare possibili disfunzioni dei fornitori stessi, il deterioramento della qualità dei servizi TIC forniti, una perturbazione dell’attività commerciale conseguente a una fornitura di servizi TIC inadeguata o carente, oppure gravi rischi connessi all’adeguatezza e alla continuità dell’esercizio del rispettivo servizio TIC oppure la risoluzione di accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi TIC in una delle circostanze di cui al paragrafo 7.
Le entità finanziarie garantiscono di poter porre termine agli accordi contrattuali senza:
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a)
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perturbare le proprie attività commerciali;
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b)
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limitare il rispetto dei requisiti normativi;
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c)
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pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi forniti ai clienti.
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I piani di uscita sono esaustivi, documentati e, conformemente ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sottoposti a test adeguati e riesaminati periodicamente.
Le entità finanziarie identificano soluzioni alternative ed elaborano piani di transizione che consentano loro di trasferire i servizi TIC previsti dal contratto e i relativi dati dal fornitore terzo di servizi TIC, in maniera sicura e nella loro interezza, a fornitori alternativi oppure reintegrarli al proprio interno.
Le entità finanziarie dispongono di misure di emergenza idonee per mantenere la continuità operativa qualora si verifichino le circostanze di cui al primo comma.
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EULAW
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Articolo 29 1
1. All’atto dell’identificazione e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, paragrafo 4, lettera c), le entità finanziarie tengono conto altresì dell’eventualità che la prevista conclusione di un accordo contrattuale relativo a servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti possa avere una delle seguenti conseguenze:
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a)
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la conclusione di un contratto con un fornitore terzo di servizi TIC non facilmente sostituibile; o
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b)
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la presenza di molteplici accordi contrattuali relativi alla prestazione di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti con lo stesso fornitore terzo oppure con fornitori terzi strettamente connessi.
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Le entità finanziarie vagliano i benefici e i costi di soluzioni alternative, quali il ricorso a diversi fornitori terzi di servizi TIC, verificando se e come le soluzioni previste soddisfino le esigenze commerciali e consentano di conseguire gli obiettivi fissati nella propria strategia di resilienza digitale.
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EULAW
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Articolo 29 2
2. Qualora gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prevedano la possibilità che un fornitore terzo di servizi TIC subappalti a sua volta servizi TIC a supporto di una funzione essenziale o importante ad altri fornitori terzi di servizi TIC, le entità finanziarie vagliano i benefici e i rischi che possono derivare da tale subappalto, in particolare nel caso di un subappaltatore di TIC stabilito in un paese terzo.
Qualora gli accordi contrattuali riguardino servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti, le entità finanziarie tengono in debita considerazione le disposizioni del diritto fallimentare applicabili in caso di fallimento del fornitore terzo di servizi TIC come pure eventuali restrizioni relative all’urgente ripristino dei dati dell’entità finanziaria.
Qualora gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti siano conclusi con un fornitore terzo di servizi TIC stabilito in un paese terzo, le entità finanziarie, in aggiunta alle considerazioni di cui al secondo comma, tengono conto altresì del rispetto delle norme dell’UE sulla protezione dei dati e dell’effettiva applicazione della legge in tale paese terzo.
Qualora gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prevedano un subappalto, le entità finanziarie valutano se e come catene di subappalti potenzialmente lunghe e complesse possano incidere sulla loro capacità di monitorare pienamente le funzioni appaltate e sulla capacità dell’autorità competente di vigilare efficacemente, a tal proposito, sull’entità finanziaria.
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