+Articolo 13 Cartolarizzazioni di livello 2B
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Articolo 13 Cartolarizzazioni di livello 2B
Cartolarizzazioni di livello 2B
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la cartolarizzazione è autorizzata ad utilizzare e utilizza la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (
5
);
b)
sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 10 a 13 del presente articolo.
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Articolo 13 2.
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La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
a)
►M1
un'ECAI prescelta valuta la posizione nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine; ◄
b)
►M1
la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (enforcement notice) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (acceleration notice), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 242, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo; ◄
▼M1 —————
▼B
g)
►M1
la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti le quali o appartengono tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti o sono costituite da una combinazione di prestiti su immobili residenziali di cui al punto i) e prestiti su immobili residenziali di cui al punto ii): ◄
i)
prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
—
i prestiti compresi nell'aggregato rispettano, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
—
la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali e lo Stato membro ha informato l'ABE e la Commissione della normativa in questione. Il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito è calcolato in funzione del reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto degli obblighi tributari e degli altri impegni cui questi è soggetto e del rischio di variazione del tasso d'interesse nell'arco del periodo coperto dal prestito. Per ciascun prestito su immobile residenziale nell'aggregato la percentuale del reddito annuo lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45 %;
ii)
prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie reali previsti in detto paragrafo e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (loan-to-value) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)
prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da piccole e medie imprese e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013;
▼M1
iv)
prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti per veicoli o leasing auto per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
6
); trattori agricoli o forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
7
); motociclette o tricicli a motore di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
8
); o veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;
▼B
v)
prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in uno Stato membro per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
▼M1 —————
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Articolo 13 10.
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Le esposizioni sottostanti non sono state create dall'ente creditizio che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria riserva di liquidità né dalla sua filiazione, dalla sua impresa madre, da altra filiazione dell'impresa madre o da altra impresa con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
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Articolo 13 11.
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L'entità dell'emissione nel segmento è di almeno 100 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale).
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Articolo 13 12.
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La vita residua media ponderata del segmento è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20 %, per il quale l'ente creditizio ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata.
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Articolo 13 13.
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Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero un'impresa la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12, e punto 15, della direttiva 2013/36/UE.
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Articolo 13 14.
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Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
a)
25 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
b)
35 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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