+Articolo 12 4.

Articolo 12 4.

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera f), l’AESFEM, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati dai GEFIA agli investitori dei FIA che gestiscono e spiega i motivi dell’entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura del FIA interessato. Nell’ambito di tale valutazione, l’AESFEM analizza, nel quadro dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’adeguatezza e l’efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell’AESFEM in materia di vigilanza sui costi.

Ai fini di tale relazione e a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all’AESFEM una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o del GEFIA in relazione alle operazioni del FIA, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell’AESFEM nell’ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare i GEFIA a fornire le informazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito