+Articolo 44 6.
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Articolo 44 6.
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, dell’articolo 9, paragrafo 14, dell’articolo 13, paragrafi 1 o 2, dell’articolo 14 bis, paragrafo 8, dell’articolo 15 bis, paragrafo 8, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 20, paragrafo 11, dell’articolo 29, paragrafo 5, o dell’articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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