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+Articolo 43 4 |
Articolo 43 44. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione verifica che i motivi di cui al paragrafo 3, lettera b), non impediscano il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in tutti i casi in cui sono applicati tali poteri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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