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+Articolo 57 2 |
Articolo 57 22. Tali informazioni sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente per consentire e agevolare l'efficiente, efficace e completa esecuzione dei propri compiti ai membri del collegio di risoluzione, sia in situazioni normali che in situazioni di emergenza. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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