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+Articolo 77 4 |
Articolo 77 44. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione, e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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