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+Articolo 78 4 |
Articolo 78 44. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione l'avvio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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