+Articolo 78 4

Articolo 78 4

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione l'avvio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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