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+Articolo 86 5 |
Articolo 86 55. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera e), se del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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