+Articolo 86 5

Articolo 86 5

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera e), se del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_EL -

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