|
+Articolo 40 1 |
Articolo 40 11. Il perito indipendente è una persona distinta da qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'entità pertinente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|