+Articolo 42 2
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Articolo 42 2
1) «modifica sostanziale»: relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente; tra le modifiche che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente rientrano la modifica dei recapiti di un firmatario o del destinatario per la notifica degli atti, modifiche di carattere tipografico per correggere errori di redazione o adeguamenti automatici dei tassi di interesse;
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_ET -
EULAW_ET
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