+Articolo 42 2

Articolo 42 2

1)   «modifica sostanziale»: relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente; tra le modifiche che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente rientrano la modifica dei recapiti di un firmatario o del destinatario per la notifica degli atti, modifiche di carattere tipografico per correggere errori di redazione o adeguamenti automatici dei tassi di interesse;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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