+Articolo 9bis 4.
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Articolo 9bis 4.
L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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