+Articolo 9bis 4.

Articolo 9bis 4.

L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito