Articolo 31 bis
Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità
L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave dei partecipanti ai mercati finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.