Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all’ABE o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (
17
) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (
18
), all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (
19
) e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.