+Articolo 53 2.

Articolo 53 2.

Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all’ABE o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ), all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito