+Articolo 18 7.

Articolo 18 7.

In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione prendono le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito