|
+Articolo 46 1. |
Articolo 46 1.Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:
a)
se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
b)
se del caso, dell’importo per il quale le ►M3 passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
i)
dell’ente soggetto a risoluzione; oppure
ii)
dell’ente-ponte. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|