+Articolo 46 1.

Articolo 46 1.

Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:

a) 

se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le ►M3  passività sottoponibili al bail-in ◄ per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e

b) 

se del caso, dell’importo per il quale le ►M3  passività sottoponibili al bail-in ◄ devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:

i) 

dell’ente soggetto a risoluzione; oppure

ii) 

dell’ente-ponte.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito