+Articolo 59 3.

Articolo 59 3.

Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a) 

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o

b) 

l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

▼B

c) 

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

d) 

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;

e) 

l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito