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+Articolo 59 3. |
Articolo 59 3.Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a)
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o
b)
l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
c)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
d)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
e)
l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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