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+Articolo 118 Modifiche della direttiva 2002/47/CE |
Articolo 118 Modifiche della direttiva 2002/47/CEArticolo 118 Modifiche della direttiva 2002/47/CE La direttiva 2002/47/CE è così modificata:
1)
all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6.
Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non si applicano alle disposizioni di netting per close-out o di set-off imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
*4
), o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata delle entità di cui al paragrafo 2, lettera c), punto iv), e al paragrafo 2, lettera d), oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE.
2)
l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE La presente direttiva non pregiudica le direttive 2008/48/CE e 2014/59/UE». 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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