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+Articolo 17 2. |
Articolo 17 2.Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di applicazione degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione. Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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