+Articolo 19 Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere
---+Articolo 19 1.
---+Article 19 1a.
---+Article 19 1b.
---+Articolo 19 2.
---+Articolo 19 3.
---+Article 19 3a.
---+Articolo 19 4.
---+Articolo 19 5.
---+Articolo 19 6.

Articolo 19 Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 19 1.

Nei casi specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

a) 

su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b) 

nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.

Article 19 1a.

The competent authorities concerned shall, in the following cases, notify the Authority without undue delay that an agreement has not been reached:

(a) 

where a time limit for reaching an agreement between competent authorities has been provided for in the legislative acts referred to in Article 1(2), and either of the following occurs:

(i) 

the time limit has expired; or

(ii) 

at least two competent authorities concerned conclude that a disagreement exists, on the basis of objective reasons;

(b) 

where no time limit for reaching an agreement between competent authorities has been provided for in the legislative acts referred to in Article 1(2), and either of the following occurs:

(i) 

at least two competent authorities concerned conclude that a disagreement exists on the basis of objective reasons; or

(ii) 

two months have elapsed from the date of receipt by a competent authority of a request from another competent authority to take certain action in order to comply with those acts and the requested authority has not yet adopted a decision that satisfies the request.

Article 19 1b.
The Chairperson shall assess whether the Authority should act in accordance with paragraph 1. Where the intervention is at the Authority’s own initiative, the Authority shall notify the competent authorities concerned of its decision regarding the intervention.

Pending the Authority’s decision in accordance with the procedure set out in Article 44(3a), in cases where the legislative acts referred to in Article 1(2) require a joint decision to be taken, all competent authorities involved in the joint decision shall defer their individual decisions. Where the Authority decides to act, all the competent authorities involved in the joint decision shall defer their decisions until the procedure set out in paragraphs 2 and 3 of this Article is concluded.

Articolo 19 2.
L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l’Autorità funge da Mediatore.
Articolo 19 3.
►M8  Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione. ◄
Article 19 3a.
The Authority shall notify the competent authorities concerned of the conclusion of the procedures under paragraphs 2 and 3 together with, where applicable, its decision taken under paragraph 3.
Articolo 19 4.
Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Articolo 19 5.
Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 19 6.
Nella relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell’Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito