+Articolo 41 3.

Articolo 41 3.

Ai fini dell’articolo 19 e fatto salvo il ruolo del comitato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito