+ALLEGATO I Categorie di attività di cui all’articolo 10
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ALLEGATO I Categorie di attività di cui all’articolo 10
ALLEGATO I
Categorie di attività di cui all’articolo 10
I valori soglia di seguito riportati si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa. Qualora varie attività elencate nella medesima descrizione delle attività contenente una soglia siano gestite in una stessa installazione, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
La Commissione stabilisce linee guida riguardanti:
a)
il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente allegato e quelle descritte negli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; e
b)
l’interpretazione del termine «scala industriale» in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente allegato.
1. Attività energetiche
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1.1.
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Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
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1.2.
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Raffinazione di petrolio e di gas
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▼M1
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1.4.
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Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:
b)
altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
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▼B
2. Produzione e trasformazione dei metalli
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2.1.
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Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
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2.2.
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Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora
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▼M1
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2.3
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Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a)
attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
a bis)
attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b)
attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;
b bis)
attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;
c)
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
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▼B
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2.4.
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Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
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2.5.
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Lavorazione di metalli non ferrosi:
a)
produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b)
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
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2.6.
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Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
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▼M1
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2.7.
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Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno.
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▼B
3. Industria dei prodotti minerali
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3.1.
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Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a)
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b)
produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c)
produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
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3.2.
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Produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti dell’amianto
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3.3.
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Fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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3.4.
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Fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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▼M1
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3.5.
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Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:
a)
una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno; e/o
b)
una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.
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▼M1
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3.6.
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Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale:
bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.
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▼B
4. Industria chimica
nell’ambito delle categorie di attività di cui alla presente sezione, si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
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4.1.
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Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a)
idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b)
idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
d)
idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
g)
composti organometallici;
h)
materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
j)
sostanze coloranti e pigmenti;
k)
tensioattivi e agenti di superficie.
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4.2.
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Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
▼M1
a)
gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua), biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
▼B
b)
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c)
basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d)
sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e)
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
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4.3.
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Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
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4.4.
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Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
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4.5.
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Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
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4.6.
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Fabbricazione di esplosivi
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5. Gestione dei rifiuti
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5.1.
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Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
b)
trattamento fisico-chimico;
c)
dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d)
ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e)
rigenerazione/recupero dei solventi;
f)
rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g)
rigenerazione degli acidi o delle basi;
h)
recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i)
recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j)
rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
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5.2.
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Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a)
per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b)
per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
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▼M1
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5.3.
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a)
Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (
23
):
i)
trattamento biologico, come la digestione anaerobica o la codigestione;
ii)
trattamento fisico-chimico;
iii)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iv)
trattamento di scorie e ceneri;
v)
trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b)
Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
i)
trattamento biologico, come la digestione anaerobica;
ii)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
iii)
trattamento di scorie e ceneri;
iv)
trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno.
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▼B
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5.4.
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Discariche, quali definite all’articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (
24
), che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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5.5.
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Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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5.6.
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Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
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6. Altre attività
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6.1.
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Fabbricazione in installazioni industriali di:
a)
pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b)
carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c)
uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.
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▼M1
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6.2.
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Pretrattamento (operazioni quali lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
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▼B
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6.3.
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Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito
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6.4.
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a)
Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b)
Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i)
solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii)
solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
iii)
materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a;
—
75 se A è pari o superiore a 10; oppure
—
[300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti.
L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.
Testo di immagine
Soglia (tonnellate al giorno)
Materia animale (% di capacità di produzione di prodotti finiti)
c)
Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)
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▼M1
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6.5.
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Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
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6.6.
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Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno.
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▼B
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6.7.
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Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.
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6.8.
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Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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6.9.
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Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
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6.10.
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Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
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6.11.
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Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione di cui al capo II.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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