+Articolo 6 1.

Articolo 6 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:

a) 

per modificare il presente regolamento:

i) 

allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;

ii) 

aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;

b) 

per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito