+Articolo 7 Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione
---+Articolo 7 1.
---+Articolo 7 2.
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Articolo 7 Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione
Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 7 1.
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Ove un soggetto vigilato o un gruppo vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è sottoposta a vigilanza.
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Articolo 7 2.
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Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all’ultimo giorno del mese.
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Articolo 7 3.
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Ove l'ammontare del contributo annuale per le attività di vigilanza si discosti dall'ammontare del contributo calcolato in conformità ai paragrafi 1 o 2, la BCE provvede al rimborso in favore del soggetto obbligato al pagamento del contributo o all'emissione di una fattura aggiuntiva a suo carico.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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