+Articolo 52 1.

Articolo 52 1.

L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 4, lettera i), per un controvalore di almeno un decimo del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività.

Gli articoli 50 e 51 si applicano mutatis mutandis.

Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito