+Articolo 52 1.
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Articolo 52 1.
L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 4, lettera i), per un controvalore di almeno un decimo del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività. Gli articoli 50 e 51 si applicano mutatis mutandis. Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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