|
+Articolo 69 Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti |
Articolo 69 Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimentiArticolo 69 Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|