+Articolo 69 Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Articolo 69 Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Articolo 69

Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito