+Articolo 78 Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione

Articolo 78 Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione

Articolo 78

Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) 

se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza; qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 83. La decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione degli Stati membri, in conformità dell'articolo 16;

b) 

l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4;

c) 

gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito